È costituita nel distretto della Corte di appello di Brescia, a tempo indeterminato, un’associazione senza fine di lucro denominata “Camera Civile di Brescia”.
La Camera Civile di Brescia accetta e fa proprio lo Statuto dell’UNCC, Unione Nazionale delle Camere Civili, al quale fa espresso riferimento.
L’Associazione ha sede presso lo studio del Presidente pro tempore.
Il mutamento di sede potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci; il trasferimento della sede presso gli Uffici del Tribunale di Brescia potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione ha lo scopo di:
3.1 promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile; mantenere alto il prestigio degli operatori; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti sia nella colleganza professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia;
3.2 organizzare convegni per crediti formativi, mantenere e migliorare la preparazione professionale promuovendo la formazione permanente degli Avvocati;
3.3 promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;
3.4 promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità;
3.5 promuovere i contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con altre associazioni Forensi, con le Autorità Giudiziarie, con le Associazioni professionali dei Magistrati ed i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative sempre nell’’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile.
4.1 – Alla Camera Civile di Brescia possono aderire, quali soci, gli avvocati ed i praticanti che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile. È prevista la nomina di soci onorari da parte del Consiglio Direttivo.
4.2 – L’ammissione ad associato viene deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’aspirante.
4.3 – L’iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo mancato rinnovo da comunicare con lettera al Presidente da consegnarsi a mani entro il 30 Novembre di ogni anno.
4.4 – Gli iscritti hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento dalla Camera Civile di Brescia, perdendo la quota associativa già versata o dovuta e non ancora versata al momento del recesso.
4.5 – L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo quando l’associato:
4.6 – La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all’associato escluso con lettera racc.ta A.R. o PEC mail, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione.
4.7 – Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative godono dell’elettorato attivo e passivo.
4.8 – Gli associati avranno il diritto di fruire delle iniziative dell’Associazione quali indicate nel precedente art. 3, e, nel contempo, il dovere di contribuire alla miglior realizzazione di tali attività, sia – per quanto possibile – attraverso un impegno personale, sia sostenendo l’Associazione dal punto di vista economico con il pagamento delle quote associative, secondo le esigenze e le modalità che verranno accertate e stabilite dal Consiglio Direttivo.
5.1 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti, dagli eventuali proventi delle attività svolte.
5.2 – L’importo della quota associativa annua è stabilito dal Consiglio Direttivo.
5.3 – La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.
5.4 – È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione siano imposte dalla legge.
Sono organi dell’associazione:
7.1 – L’assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Camera Civile.
7.2 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.
7.3 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria.
7.4 – Sono ammessi all’assemblea, e possono parteciparvi in proprio e per delega, solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative; in assemblea vige il principio del voto singolo e sono consentite deleghe in misura non superiore ad un solo socio.
7.5 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
8.1 – L’assemblea ordinaria:
8.2 – L’assemblea dovrà essere convocata, in seduta ordinaria, all’inizio di ogni anno e, comunque, non oltre il 30 giugno.
9.1 – L’assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedano e quando almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta al Consiglio indicando le questioni da esaminare.
9.2 – Essa delibera le modificazioni dello statuto, il trasferimento della sede in luogo diverso dai locali del Tribunale e lo scioglimento della associazione.
10.1 – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.
10.2 – L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
10.3 – L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
10.4 – I lavori dell’assemblea sono verbalizzati in apposito registro dal Segretario, che sottoscrive, unitamente al Presidente, il verbale.
11.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri, eletti dall’assemblea per la durata di un triennio, ai sensi del precedente art. 8.
11.2 – Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente il Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte all’anno, oltre che quando ne facciano richiesta non meno di cinque Consiglieri. Della convocazione dovrà essere dato avviso con mezzo idoneo a garantirne la ricezione.
Il Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo, per l’esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra i Soci, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.
13.1 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
13.2 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.
13.3 – Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
13.4 – Il componente del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo – da formalizzare con comunicazione – non partecipi a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.
Con la stessa modalità potrà essere dichiarato decaduto anche il componente che non abbia partecipato ad almeno la metà delle riunioni predette tenutesi nell’anno solare.
13.5 – In caso di cessazione a qualsiasi titolo di un Consigliere, subentrerà nella carica il primo dei non eletti come da verbale dell’assemblea ordinaria di nomina del Consiglio Direttivo
14.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi.
14.2 – I suoi componenti sono eletti dall’assemblea ordinaria degli associati e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del Consiglio Direttivo, e sono sottoposti alla regola “simul stabunt, simul cadent”.
Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.
14.3 – Essi sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta.
14.4 – È di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all’applicazione, alla validità e all’efficacia dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni, o concernenti comunque i rapporti sociali.
14.5 – Il Collegio dei Probiviri potrà disporre l’istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso, delegando a tale fine uno dei propri membri, che dovrà partecipare alla discussione del caso ma non potrà votare.
Il Collegio dovrà esprimersi nel termine di 60 (sessante) giorni dalla proposizione del ricorso e la sua decisione è inappellabile.
14.6 – Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, vincolato solo al rigoroso rispetto del contraddittorio, del principio di presunzione di innocenza in assenza di esaustiva prova contraria, ed alla separazione dei ruoli tra membro inquirente e membri giudicanti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.
È facoltà del Consiglio Direttivo nominare Commissioni per lo studio di particolari problemi e l’elaborazione di documenti ad essi relativi. Le Commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta, rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al Consiglio Direttivo.
Le Commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del Consiglio Direttivo che le ha nominate.
16.1 – Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall’assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione dei 3/5 dei soci, ed opera ipso jure qualora per tre volte nello stesso anno sia stata convocata e sia andata tecnicamente deserta l’assemblea straordinaria convocata per tale incombente.
16.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Civile sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 21.12.1996 n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.
17.1 – L’anno sociale coincide con l’anno solare.
17.2 – Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e spese per voci analitiche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.
Il Presidente del Consiglio Direttivo viene delegato in via permanente ad apportare allo Statuto le modifiche, aggiunte o varianti che si rendessero necessarie in forza di legge.