Statuto

Camera Civile di Brescia

Sezione I
Denominazione, sede, scopi e finalità
Art. 1 – Denominazione

È costituita nel distretto della Corte di appello di Brescia, a tempo indeterminato, un’associazione senza fine di lucro denominata “Camera Civile di Brescia”.

La Camera Civile di Brescia accetta e fa proprio lo Statuto dell’UNCC, Unione Nazionale delle Camere Civili, al quale fa espresso riferimento.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede presso lo studio del Presidente pro tempore.

Il mutamento di sede potrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci; il trasferimento della sede presso gli Uffici del Tribunale di Brescia potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Scopi e finalità

L’Associazione ha lo scopo di:

3.1 promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile; mantenere alto il prestigio degli operatori; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti sia nella colleganza professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia;

3.2 organizzare convegni per crediti formativi, mantenere e migliorare la preparazione professionale promuovendo la formazione permanente degli Avvocati;

3.3 promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni e quant’altro ritenuto utile;

3.4 promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità;

3.5 promuovere i contatti con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, con altre associazioni Forensi, con le Autorità Giudiziarie, con le Associazioni professionali dei Magistrati ed i rappresentanti dei pubblici poteri, con proposte ed iniziative sempre nell’’interesse del migliore funzionamento della giustizia civile.

Sezione II
Associati, patrimonio e quote associative
Art. 4 – Soci: ammissione ed esclusione

4.1 – Alla Camera Civile di Brescia possono aderire, quali soci, gli avvocati ed i praticanti che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile. È prevista la nomina di soci onorari da parte del Consiglio Direttivo.

4.2 – L’ammissione ad associato viene deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell’aspirante.

4.3 – L’iscrizione alla Camera Civile si intende tacitamente rinnovata anno per anno, salvo mancato rinnovo da comunicare con lettera al Presidente da consegnarsi a mani entro il 30 Novembre di ogni anno.

4.4 – Gli iscritti hanno la facoltà di dimettersi in qualsiasi momento dalla Camera Civile di Brescia, perdendo la quota associativa già versata o dovuta e non ancora versata al momento del recesso.

4.5 – L’esclusione viene deliberata dal Consiglio direttivo quando l’associato:

  • non sia più iscritto ad un Albo degli Avvocati;
  • sia moroso nel pagamento delle quote associative una volta trascorsi 30 (trenta) giorni dal secondo invito al pagamento a lui rivolto con lettera racc.ta A.R. o PEC mail;
  • abbia assunto volontariamente, nell’ambito dell’esercizio della Professione, un comportamento che sia gravemente offensivo nei confronti di Colleghi o che abbia rilievo penale, tale intendendosi ogni fatto volontario accertato con sentenza di condanna passata in giudicato od attraverso la fruizione di riti alternativi pronunzianti comunque un’applicazione di pena di qualsiasi natura.

4.6 – La delibera è immediatamente esecutiva e deve essere comunicata all’associato escluso con lettera racc.ta A.R. o PEC mail, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dalla sua adozione.

4.7 – Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative godono dell’elettorato attivo e passivo.

4.8 – Gli associati avranno il diritto di fruire delle iniziative dell’Associazione quali indicate nel precedente art. 3, e, nel contempo, il dovere di contribuire alla miglior realizzazione di tali attività, sia – per quanto possibile – attraverso un impegno personale, sia sostenendo l’Associazione dal punto di vista economico con il pagamento delle quote associative, secondo le esigenze e le modalità che verranno accertate e stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Patrimonio e quote associative

5.1 – Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle quote associative, dagli eventuali contributi ed elargizioni di privati e di enti, dagli eventuali proventi delle attività svolte.

5.2 – L’importo della quota associativa annua è stabilito dal Consiglio Direttivo.

5.3 – La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile.

5.4 – È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione siano imposte dalla legge.

Sezione III
Struttura e funzionamento dell’associazione
Art. 6 – Organi dell’ associazione

Sono organi dell’associazione:

  1. a) l’assemblea degli associati;
  2. b) il Consiglio Direttivo;
  3. c) il Collegio dei Probiviri.
Art. 7 – Assemblea degli associati e formalità di convocazione

7.1 – L’assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberativo della Camera Civile.

7.2 – L’assemblea è convocata dal presidente, su delibera del Consiglio Direttivo.

7.3 – L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

7.4 – Sono ammessi all’assemblea, e possono parteciparvi in proprio e per delega, solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative; in assemblea vige il principio del voto singolo e sono consentite deleghe in misura non superiore ad un solo socio.

7.5 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.

Art. 8 – Assemblea ordinaria

8.1 – L’assemblea ordinaria:

  1. a) delinea il programma di massima dell’attività della Camera Civile;
  2. b) approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività della associazione, il bilancio preventivo e il rendiconto contabile economico-finanziario;
  3. c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei probiviri;
  4. d) delibera sugli altri oggetti di ordinaria amministrazione sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

8.2 – L’assemblea dovrà essere convocata, in seduta ordinaria, all’inizio di ogni anno e, comunque, non oltre il 30 giugno.

Art. 9 – Assemblea straordinaria

9.1 – L’assemblea straordinaria è convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo quando particolari esigenze lo richiedano e quando almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta al Consiglio indicando le questioni da esaminare.

9.2 – Essa delibera le modificazioni dello statuto, il trasferimento della sede in luogo diverso dai locali del Tribunale e lo scioglimento della associazione.

Art. 10 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

10.1 – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

10.2 – L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.3 – L’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

10.4 – I lavori dell’assemblea sono verbalizzati in apposito registro dal Segretario, che sottoscrive, unitamente al Presidente, il verbale.

Art. 11 – Consiglio direttivo

11.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette a quindici membri, eletti dall’assemblea per la durata di un triennio, ai sensi del precedente art. 8.

11.2 – Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario ed eventualmente il Presidente Onorario. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte all’anno, oltre che quando ne facciano richiesta non meno di cinque Consiglieri. Della convocazione dovrà essere dato avviso con mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Art. 12 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

  1. dispone l’ammissione dei soci all’Associazione, previa verifica dell’iscrizione nell’Albo Professionale o nel Registro dei Praticanti, dell’esercizio continuativo della professione, della mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di gravi sanzioni disciplinari nell’ultimo quadriennio, salvo diversa valutazione del Consiglio da adottarsi all’unanimità;
  2. provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei soci con facoltà di fissarne una riduzione per i Praticanti;
  3. predispone il programma annuale delle attività da svolgere;
  4. delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
  5. redige il rendiconto contabile economico-finanziario e il bilancio preventivo;
  6. provvede all’eventuale nomina di un Comitato Scientifico, determinandone il numero dei relativi membri e le specifiche funzioni. Potranno far parte del Comitato anche Avvocati non iscritti alla Camera Civile, Avvocati non iscritti all’Albo e docenti universitari, scelti per la loro specifica competenza.

Il Consiglio Direttivo, per l’esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra i Soci, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

13.1 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno.

13.2 – Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno cinque componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.

13.3 – Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

13.4 – Il componente del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo – da formalizzare con comunicazione – non partecipi a tre riunioni consecutive potrà essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera del Consiglio Direttivo.

Con la stessa modalità potrà essere dichiarato decaduto anche il componente che non abbia partecipato ad almeno la metà delle riunioni predette tenutesi nell’anno solare.

13.5 – In caso di cessazione a qualsiasi titolo di un Consigliere, subentrerà nella carica il primo dei non eletti come da verbale dell’assemblea ordinaria di nomina del Consiglio Direttivo

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

14.1 – Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi.

14.2 – I suoi componenti sono eletti dall’assemblea ordinaria degli associati e durano in carica un triennio, coincidente con quello di carica del Consiglio Direttivo, e sono sottoposti alla regola “simul stabunt, simul cadent”.

Il presidente del collegio viene eletto dai componenti effettivi immediatamente dopo la loro elezione.

14.3 – Essi sono rieleggibili consecutivamente non più di una volta.

14.4 – È di competenza del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l’associazione o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, all’applicazione, alla validità e all’efficacia dello statuto, dell’eventuale regolamento interno, delle deliberazioni, o concernenti comunque i rapporti sociali.

14.5 – Il Collegio dei Probiviri potrà disporre l’istruttoria che riterrà più idonea alla soluzione del caso, delegando a tale fine uno dei propri membri, che dovrà partecipare alla discussione del caso ma non potrà votare.

Il Collegio dovrà esprimersi nel termine di 60 (sessante) giorni dalla proposizione del ricorso e la sua decisione è inappellabile.

14.6 – Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità e senza formalità di procedura, vincolato solo al rigoroso rispetto del contraddittorio, del principio di presunzione di innocenza in assenza di esaustiva prova contraria, ed alla separazione dei ruoli tra membro inquirente e membri giudicanti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e sono vincolanti per le parti come manifestazione della loro stessa volontà.

Art. 15 – Commissioni di studio

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare Commissioni per lo studio di particolari problemi e l’elaborazione di documenti ad essi relativi. Le Commissioni dovranno svolgere i compiti entro i termini loro assegnati di volta in volta, rassegnando quindi gli elaborati e le conclusioni al Consiglio Direttivo.

Le Commissioni di studio decadono dai loro incarichi con la scadenza del Consiglio Direttivo che le ha nominate.

Art. 16 – Scioglimento

16.1 – Lo scioglimento della Camera Civile è deliberato dall’assemblea degli associati, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione dei 3/5 dei soci, ed opera ipso jure qualora per tre volte nello stesso anno sia stata convocata e sia andata tecnicamente deserta l’assemblea straordinaria convocata per tale incombente.

16.2 – In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Civile sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoga o a fine di pubblica utilità sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 21.12.1996 n. 662, e salvo la destinazione imposta per legge.

Art. 17 – Esercizio sociale e rendiconto contabile

17.1 – L’anno sociale coincide con l’anno solare.

17.2 – Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e spese per voci analitiche.

Art. 18 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge e ai principi generali di diritto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo viene delegato in via permanente ad apportare allo Statuto le modifiche, aggiunte o varianti che si rendessero necessarie in forza di legge.

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